ASSOCIAZIONE

 

Storia Statuto Organi Iniziative Come aiutarci Dicono di noi...

 

Art. 1) COSTITUZIONE

  1. E’ costituita la "Associazione - Il Girotondo"; organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art. 2) SEDE

  1. L’associazione ha sede in Bolzano, Via F. Rismondo nr. 8, potranno essere istituite e soppresse altrove, in Italia, sedi secondarie.

Art. 3) OGGETTO E SCOPO

  1. L’associazione, è apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le più ampie finalità di solidarietà sociale, anche a livello internazionale.
    In particolare le finalità che intende perseguire sono la formazione e la sviluppo psichico, intellettivo, culturale, sociale, civico pedagogico, ambientale e fisico in modo da permettere il libero esplicarsi della personalità nel rispetto della dignità della persona.
    Tali finalità sono principalmente indirizzate verso i giovani e le famiglie e potranno essere raggiunte attraverso attività ludiche, culturali, ricreative, assistenziali, sportive, campeggi, soggiorni ed accoglienze.
  2. L’Associazione potrà prendere contatti ed instaurare rapporti di collaborazione con altre associazioni, gruppi, enti che abbiano finalità simili a quelle dell’Associazione, al fine di migliorare la qualità della vita dei minori e delle famiglie.
  3. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
  2. Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
  3. Il consiglio direttivo, annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire.
  4. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
  5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, di esclusione o di espulsione dell'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
  6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 5) SOCI DELL’ASSOCIAZIONE

  1. L’associazione è composta dai soci ordinari.
  2. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
  3. L’adesione all’associazione comporta per l’associato di età, il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
  4. Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al consiglio direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
    In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la podestà.
  5. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari). In caso di diniego, il consiglio direttivo è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
  6. Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’associazione stessa: tale recesso ha efficacia dall’inizio del mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo ha ricevuto la notifica della volontà di recesso, a mezzo di RR.
  7. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
    Cessano automaticamente di appartenere all’associazione coloro che non provvedono al pagamento della quota sociale annuale entro il 31 gennaio.
    La qualifica di socio dà diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali e di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
    L’uso degli impianti sociali è consentito ai soli soci, e ad altri su esplicita autorizzazione deliberata dal direttivo.
    I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell’associazione e di osservare le regole dettate delle Istituzioni ed Associazioni alle quali l’associazione aderisce.
    Tutti i soci prestano la loro opera gratuitamente e volontariamente e non percepiscono dall’associazione alcuna retribuzione.

Art. 6) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Sono organi dell’associazione:

Art. 7) ASSEMBLEA

  1. L’assemblea, che è l’organo deliberante, è composta da tutti gli aderenti all’associazione.
  2. L’assemblea si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 novembre).
    Essa inoltre:
  3. L’assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti, dal collegio dei revisori, da almeno tre membri del consiglio direttivo.
  4. La convocazione, che deve essere effettuata entro 30 giorni da quella della richiesta, è fatta dal Presidente mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data della riunione; nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata anche in seconda convocazione. Tra le prima e la seconda convocazione dell’Assemblea dovranno trascorrere almeno 24 ore.
  5. Hanno il diritto di intervenire in assemblea i soci, in regola con il versamento della quota sociale. I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per persona. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
  6. Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
  7. L’assemblea è presieduta dal presidente o in sua assenza dal vice presidente.

Art. 8) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri. Il numero del consiglio direttivo sarà deciso ad ogni elezione dall’assemblea dei cosi. Possono essere eletti solo i soci che abbiano un’anzianità d’iscrizione di almeno sei mesi.
  2. Il consiglio ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento dell’oggetto sociale. Al consiglio compete inoltre la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo e la determinazione della quota annuale dovuta dai soci. Dovrà inoltre predisporre i regolamenti, che dovranno essere approvati dall’assemblea.
    Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo nomina un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere.
  3. Il consiglio può domandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a singoli, o gruppi di lavoro, lo studi di problemi specifici.
  4. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso salvo il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
  5. I membri del consiglio direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il consiglio provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio i soci che nell’ultima elezione seguivano nella graduatoria della votazione. I nuovi consiglieri scadono assieme a quelli che sono in carica al momento della loro nomina. Se vengono a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà il presidente deve senza indugio convocare l’assemblea per nuove elezioni.
  6. Il consiglio si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta almeno due membri. I consiglieri devono essere convocati almeno tre giorni prima di quello della riunione; nell’avviso di convocazione scritto, si deve indicare l’ordine del giorno.
  7. Il consiglio è validamente costituito quando sono presenti 2/3 dei consiglieri. La riunione è presieduta dal presidente o in caso di sua assenza dal vice presidente o in caso di sua assenza dal consigliere più anziano di età anagrafica.
  8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il consiglio.
  9. Le deliberazioni sono verbalizzate ed il verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 9) IL PRESIDENTE

  1. Al presidente dell’associazione spetta la rappresentanza dell’associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell’associazione anche ad estranei al consiglio stesso, purché associati e solo in casi particolari.
  2. Al presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
  3. Il presidente convoca e presiede l’assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti.
  4. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al consiglio direttivo e poi all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 10) IL VICEPRESIDENTE

  1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente.

Art. 11) IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il segretario viene nominato dal consiglio direttivo; svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione.
  2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali e delle assemblee, del consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all’associazione.
  3. La carica di segretario è incompatibile con quella di presidente e di vicepresidente.

Art. 12) IL TESORIERE

  1. Il tesoriere cura la gestione delle casse e ne tiene la contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.
  2. La carica di tesoriere è compatibile con quella di presidente vicepresidente.

Art. 13) LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo e de revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all’associazione. Tali libri sono tenuti dal segretario coadiuvato dal tesoriere.

Art. 14) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. Il collegio dei revisori dei conti si compone di un membro effettivo e di un supplente (quest'ultimo subentra in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). Essi provvedono, al loro interno, alla nomina del presidente.
  2. L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
  3. Per la durata in carica, la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.
  4. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea, del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilancio.
  5. L’incarico di revisore può essere affidato anche ad una persona estranea all’associazione.

Art. 15) BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

  1. Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
  3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
  4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 16) AVANZI DI GESTIONE

  1. All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominanti, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di qualità sociale (ONLUS) che per legge, statuto e regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
  2. L’associazione ha l’obbligo d’impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17) SCIOGLIMENTO

  1. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito organismo di controllo di cui l’articolo tre, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

  1. Tutte le controversie tra l’associazione e i soci e fra i soci stessi sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, soci dell’associazione di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dello stesso, purché a titolo gratuito. Al collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali e il verdetto deve essere accettato inappellabilmente.
    Il collegio avrà 60 giorni per decidere.
    I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dal regolamento interno.
    I soci, con l’accettazione dello Statuto si impegnano alla presente clausola compromissoria.

Art. 19) LEGGE APPLICABILE
  Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice civile.